Sez. 3, Sentenza n. 390 del 15/02/1967 (Rv. 326292 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLE PARTI - DEL RAPPRESENTANTE DELLA PERSONA GIURIDICA RICORRENTE - MANCANZA - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLE PARTI - DEL RAPPRESENTANTE DELLA PERSONA GIURIDICA RICORRENTE - MANCANZA - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
La mancata indicazione della persona del rappresentante di un ente collettivo da luogo ad inammissibilita del ricorso, ai sensi dell'art. 366 n.1 cod.proc.civ., solo quando produca incertezza assoluta sulla identita della parte ricorrente. (Conf. 3438-62, Cfr. 3492-58).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)