Sez. 3, Sentenza n. 2815 del 24/07/1969 (Rv. 342605 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLE PARTI - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MANCATA INDICAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DI UN ENTE - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLE PARTI - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MANCATA INDICAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DI UN ENTE - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
La mancata indicazione del rappresentante di un ente da luogo ad inammissibilita del ricorso per Cassazione solo qualora produca incertezza assoluta sull'identita della parte ricorrente. La medesima regola trova applicazione anche nel caso del regolamento di Competenza. (nella specie e stato ritenuto ammissibile il ricorso per regolamento essendo l'ente che aveva proposto l'istanza esattamente individuato con la medesima denominazione con la quale era indicato nel processo di merito). (V. 2355-67, massima n. 329605 390-67, massima n. 326292).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)