Sez. 1, Sentenza n. 12856 del 15/06/2005 (Rv. 581211 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Regime anteriore alla riforma del 1990 - Produzione di nuovi documenti - Nella riapertura della fase istruttoria - Ammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
L'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello riformulato, con decorrenza dal 30 aprile 1995, dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, ammette la produzione di nuovi documenti in appello, e non introduce regole specifiche sul tempo dell'esercizio della relativa facoltà, di modo che la consente, secondo i canoni generali, fino a che la causa si trovi in istruttoria, anche se per effetto di ordinanza collegiale che ne abbia disposto la riapertura.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)