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Sez. 2, Sentenza n. 13301 del 12/09/2002 (Rv. 557356 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Regime anteriore alla riforma del 1990 - Produzione di nuovi documenti - Termine - Regola generale ex art. 184 cod. proc. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2002-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557356-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

L'art. 345 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353), nel riconoscere alle parti la facoltà di produrre nuovi documenti in appello, non contiene alcuna disposizione speciale in ordine al termine per il relativo deposito, e, pertanto, la produzione medesima deve ritenersi consentita, in base alla regola generale stabilita dall'art. 184 cod. proc. civ., sino alla rimessione della causa al collegio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)