Sez. 1, Sentenza n. 8225 del 11/04/2011 (Rv. 617880 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Contratto preliminare di vendita immobiliare - Inadempimento - Giudizio per l'esecuzione in forma specifica - Successiva morte di uno dei promittenti venditori - Successione legittima - Coniuge dichiarato fallito - Litisconsorzio necessario di tutti gli eredi - Configurabilità - Appello del curatore avverso la sentenza di primo grado - Omesso rispetto del contraddittorio - Nullità - Rilevabilità anche d'ufficio in sede di legittimità - Fattispecie.
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA
In tema di contratto preliminare di vendita immobiliare, promosso il giudizio ex art. 2932 cod. civ. per la sua esecuzione in forma specifica, allorchè sopravvenga il decesso di uno dei promittenti venditori, con successione legittima a favore, fra gli altri, del coniuge poi dichiarato fallito, si determina un necessario litisconsorzio rispetto a tutti gli eredi, trattandosi di cause inscindibili; ne consegue che se, come nella specie, il curatore fallimentare in sede di appello, esercitando la facoltà di scioglimento ex art. 72 legge fall., abbia omesso di notificare l'atto a tutti gli eredi, senza che il giudice abbia disposto la obbligatoria integrazione, la successiva sentenza è affetta da nullità, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge Falliment. art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)