Sez. 2, Sentenza n. 1320 del 25/02/1980 (Rv. 404844 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - LITISCONSORZIO NECESSARIO PER SOLI MOTIVI PROCESSUALI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI PRELIMINARE DI VENDITA STIPULATO DA UN SOGGETTO POI MORTO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - LITISCONSORZIO NECESSARIO PER SOLI MOTIVI PROCESSUALI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI PRELIMINARE DI VENDITA STIPULATO DA UN SOGGETTO POI MORTO.*
In Sede di gravame, il litisconsorzio necessario puo aversi anche per soli motivi processuali allorche nel processo di primo grado siano intervenute parti principali e parti secondarie e la situazione sia tale che la sentenza non possa non essere la stessa nei confronti di tutte le parti intervenute. (nella specie, concernente le domande di annullamento e di rescissione di un preliminare di compravendita stipulato dal de cuius, si e ritenuto che il coniuge superstite-al quale, come usufruttuario ex lege, era stato dall'erede esteso il contraddittorio in primo grado-fosse litisconsorte necessario anche in Sede di appello). (Conf 4434/79, mass n 394096).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)