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Sez. 1, Sentenza n. 3770 del 02/06/1983 (Rv. 428681 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RECESSO DEL SOCIO DISSENZIENTE - RIMBORSO DELLE AZIONI - DIRITTO DEL SOCIO RECEDUTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA IN PROPORZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE RISULTANTE DALL'ULTIMO BILANCIO DI ESERCIZIO - MANCANZA DI CONCRETI ATTI DI ESERCIZIO - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428681-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RECESSO DEL SOCIO DISSENZIENTE - RIMBORSO DELLE AZIONI - DIRITTO DEL SOCIO RECEDUTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA IN PROPORZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE RISULTANTE DALL'ULTIMO BILANCIO DI ESERCIZIO - MANCANZA DI CONCRETI ATTI DI ESERCIZIO - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art. 2437 cod. civ., applicabile anche alle società a responsabilità limitata (per il richiamo contenuto nell'art. 2494 dello stesso codice), il socio receduto ha diritto alla liquidazione della quota in proporzione del patrimonio sociale risultante dallo ultimo bilancio di Esercizio. Pertanto, anche qualora tale bilancio, per la Mancanza nell'anno di concreti Atti di Esercizio, si limiti alla sola rappresentazione della situazione patrimoniale, è sulla sua base che si deve procedere alla liquidazione della quota spettante al socio receduto, senza alcuna possibilità per la società di riferirla ad un successivo bilancio ove, accanto alla situazione patrimoniale, è esposto anche il conto economico relativo allo svolgimento di attività di impresa vera e propria.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2437

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)