Sez. 1, Sentenza n. 15785 del 02/07/2010 (Rv. 613921 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - IN GENERE | Recesso - Liquidazione della partecipazione - Società non quotata - Regime anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003 - Riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio - Necessità.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - IN GENERE
Nel caso di recesso da società non quotate in borsa, la liquidazione della partecipazione spettante al socio va effettuata, a norma dell'art. 2437, primo comma, cod. civ. (nel testo precedente alla riforma attuata con il d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, non essendo invocabile per fattispecie anteriori l'art. 2437-ter cod. civ.), con riferimento alla situazione patrimoniale della società risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio, tenendo conto, pertanto, unicamente degli elementi che possono essere iscritti in tale bilancio, secondo i criteri enunciati dagli art. 2423 e seg. del codice civile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2437, Cod. Civ. art. 2494
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)