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Sez. 1, Sentenza n. 1116 del 04/05/1966 (Rv. 322233 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1966-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322233-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - NOZIONE.*

Sussiste il litisconsorzio necessario, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando si deduca in giudizio un rapporto plurisoggettivo, concettualmente unico e inscindibile, si che la sentenza potrebbe conseguire un risultato utile e pratico solo se pronunciata in contraddittorio di tutti i soggetti attivi e passivi del rapporto stesso. La predetta ipotesi non ricorre quando la sentenza possa spiegare i suoi effetti nei confronti dei soli soggetti convenuti, anche se la sua esecuzione possa essere successivamente paralizzata dalla posizione di altro titolare del rapporto controverso rimasto estraneo al processo. Non ricorre di conseguenza ipotesi di litisconsorzio necessario quando l'amministratore di una societa di persone sia convenuto per il rendimento di conti, in base al mandato collettivo conferitogli dai soci, e al giudizio non partecipi uno di essi, che, per aver dato in affitto la sua quota all'amministratore, sia estraneo alla controversia sugli utili. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2262, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1713, Cod. Civ. art. 2260

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)