Sez. 1, Sentenza n. 1686 del 04/06/1968 (Rv. 333505 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CONDIZIONI.*
Il litisconsorzio necessario presuppone che il rapporto dedotto in giudizio sia un rapporto giuridico plurisoggettivo, concettualmente unico e indivisibile, per modo che la sentenza in tanto possa ritenersi utiliter data in quanto venga pronunciata nei confronti di tutti i soggetti, attivi e passivi, del rapporto medesimo ipotesi che si configura, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, nelle azioni costitutive che tendono al mutamento di uno stato o di un rapporto nei confronti di piu soggetti. (V. 1875-66, massima n. 323655 n.1116-66, massima n. 322233 n.81266, massima n. 321631).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)