Sez. 1 - , Ordinanza n. 10111 del 24/04/2018 (Rv. 648553 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Onere della prova di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 ed art. 1218 cod.civ.- Giudizio di risarcimento del danno contrattuale – Ripartizione tra investitore e intermediario - Criteri
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c. , impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole; incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)