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Sez. 1 - , Ordinanza n. 23570 del 27/10/2020 (Rv. 659599 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Operazioni inadeguate - Obblighi di informazione da parte dell’intermediario - Contestazione dell’inadempimento - Ripartizione dell’onere della prova.
Stato
decisa il 2020-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659599-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In tema di intermediazione finanziaria, nel caso in cui l'investitore proceda al compimento di un'operazione inadeguata, deve ritenersi assolto l'obbligo informativo gravante sull'intermediario ai sensi dell'art. 29 del Reg.Consob n. 11522 del 1998 allorché quest'ultimo, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, abbia offerto all'investitore un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza e l'investitore ne abbia autorizzato l'esecuzione esternando la sua volontà mediante ordine scritto o su altro supporto equivalente in cui sia esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute; tuttavia, in caso di contestazione del cliente, che alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state fornite, ovvero che non fossero dovute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)