Sez. L, Sentenza n. 2904 del 16/06/1989 (Rv. 463117 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE VENDITE - PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DEL LAVORATORE - FATTO RICOLLEGABILE SOLO IN VIA INDIRETTA AL PREGRESSO INFORTUNIO - RILEVANZA - CONDIZIONI - ONERE DELLA PROVA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE VENDITE - PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DEL LAVORATORE - FATTO RICOLLEGABILE SOLO IN VIA INDIRETTA AL PREGRESSO INFORTUNIO - RILEVANZA - CONDIZIONI - ONERE DELLA PROVA.*
Ai fini della revisione della rendita da inabilità conseguente ad infortunio sul lavoro, ai sensi dell'art. 83 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, deve assegnarsi rilievo sia ad un peggioramento delle condizioni del lavoratore che dipenda direttamente dal pregresso infortunio, sia ad un peggioramento che a tale fatto traumatico si ricolleghi solo mediatamente, in quanto dipendente da una causa prossima diversa, che può essere rappresentata anche da un nuovo trauma, fermo peraltro, in tale ipotesi, l'Onere del lavoratore di provare il carattere lavorativo di detto nuovo evento, nel senso della sua ricollegabilità, per le relative modalità di verificazione, all'infortunio già indennizzato. (V 2611/84, mass n 434625; (V 6679/83, mass n 431401).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)