Sez. 2, Sentenza n. 1694 del 12/03/1984 (Rv. 433769 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IGNORANZA DEL COMPRATORE - PAGAMENTO DELLE ULTERIORI RATE DEL PREZZO - SOSPENSIONE - FACOLTÀ DEL COMPRATORE MEDESIMO - LIMITI.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IGNORANZA DEL COMPRATORE - PAGAMENTO DELLE ULTERIORI RATE DEL PREZZO - SOSPENSIONE - FACOLTÀ DEL COMPRATORE MEDESIMO - LIMITI.*
In caso di vendita di cosa altrui, il compratore in buona fede ha anche la facoltà di sospendere il pagamento delle ulteriori rate del prezzo pattuito fino a quando il venditore non si sia procurato la proprietà della cosa o abbia dato, almeno, valide garanzie a tale riguardo. (V 1727/81, mass n 412412).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1478, Cod. Civ. art. 1479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)