Sez. 2, Sentenza n. 1727 del 24/03/1981 (Rv. 412412 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IGNORANZA DEL COMPRATORE - DOMANDA DI RISOLUZIONE E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO - FACOLTA DEL COMPRATORE MEDESIMO - LIMITI - FISSAZIONE DI UN TERMINE PER L'ADEMPIMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IGNORANZA DEL COMPRATORE - DOMANDA DI RISOLUZIONE E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO - FACOLTA DEL COMPRATORE MEDESIMO - LIMITI - FISSAZIONE DI UN TERMINE PER L'ADEMPIMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
In caso di vendita o di promessa di vendita di cosa altrui, il compratore o il promissario, in buona fede, hanno non solo la facolta di chiedere, a norma dell'art 1479 cod civ, la risoluzione del contratto non appena vengano a conoscenza dell'alienita della cosa, salvo che nel frattempo la situazione non sia stata sanata con l'acquisto del diritto da parte del venditore, ma anche quella di sospendere il pagamento delle ulteriori rate fin quando il venditore o il promittente non si sia procurato la proprieta della cosa o abbia dato, almeno, valide garanzie a tale riguardo, senza che sia necessaria la fissazione di un termine per l'adempimento, a norma dell'art 1183 cod civ, dal momento che in caso di vendita o promessa di vendita di cosa altrui, nell'ipotesi di cui all'art 1479 cod civ, l'inadempimento si verifica nel momento in cui e compiuto l'atto dispositivo della cosa altrui facendola passare come cosa propria.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)