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Sez. 1, Sentenza n. 1227 del 02/02/1995 (Rv. 490213 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI | Bene specifico interessato dal servizio - Mancata individuazione - Credito per rivalsa IVA - Privilegio speciale - Applicabilità - Esclusione - Esistenza del bene - Accertamento - Sede.
Stato
decisa il 1995-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490213-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI

Al credito per rivalsa IVA (nella specie, relativo ad un credito per prestazioni professionali di un avvocato) non può riconoscersi il privilegio speciale di cui all'art. 2758, comma 2, cod.civ quando non sia individuabile il bene specifico cui il servizio si riferisce. Nella procedura fallimentare, l'accertamento dell'esistenza del bene sul quale è dato il privilegio speciale per il suddetto credito deve essere compiuto in sede di verifica dello stato passivo e non in sede di attuazione del piano di riparto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2758 CORTE COST., Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)