Sez. U, Sentenza n. 4262 del 19/07/1985 (Rv. 441752 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - PRONUNCIA DI MERITO - ESTENSIONE AI NECESSARI PRESUPPOSTI DELLA PRONUNCIA - CONSEGUENZE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DI UNA SENTENZA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO CHE ABBIA RICONOSCIUTO DETERMINATE SPETTANZE RETRIBUTIVE IN FAVORE DEL DIPENDENTE DI UN ENTE - ESTENSIONE DEL GIUDICATO ALLA NATURA PUBBLICISTICA DEL RAPPORTO.*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - PRONUNCIA DI MERITO - ESTENSIONE AI NECESSARI PRESUPPOSTI DELLA PRONUNCIA - CONSEGUENZE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DI UNA SENTENZA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO CHE ABBIA RICONOSCIUTO DETERMINATE SPETTANZE RETRIBUTIVE IN FAVORE DEL DIPENDENTE DI UN ENTE - ESTENSIONE DEL GIUDICATO ALLA NATURA PUBBLICISTICA DEL RAPPORTO.*
Il giudicato formatosi su una pronuncia di merito si estende ai necessari presupposti della pronuncia medesima, ivi inclusa quella qualificazione del rapporto, su cui si fonda la domanda, da giustificare la Competenza giurisdizionale del giudice che su di essa ha statuito. Pertanto, il passaggio in giudicato di una sentenza del giudice amministrativo, che abbia riconosciuto determinate spettanze retributive in favore del dipendente di un ente, comporta che, nella successiva controversia vertente fra le medesime parti su ulteriori pretese trovanti titolo immediato e diretto nello stesso rapporto di lavoro (nella specie, rivalutazione automatica ed interessi corrispettivi su dette spettanze), non può essere messa in discussione la natura pubblicistica di quel rapporto, né quindi la giurisdizione del giudice amministrativo. (V 2436/83, mass n 427302; (V 5750/82, mass n 423481).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)