Sez. U, Sentenza n. 5750 del 03/11/1982 (Rv. 423481 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DIPENDENTE DI ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - DOMANDA PER L'OTTENIMENTO DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA EX ART. 150 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. E GLI INTERESSI NON MORATORI IN UN CREDITO DI LAVORO PER INOSSERVANZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEGLI OBBLIGHI INERENTI AL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DIPENDENTE DI ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - DOMANDA PER L'OTTENIMENTO DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA EX ART. 150 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. E GLI INTERESSI NON MORATORI IN UN CREDITO DI LAVORO PER INOSSERVANZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEGLI OBBLIGHI INERENTI AL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Con riguardo alla domanda proposta dal dipendente di un ente pubblico non economico, per conseguire, su un credito di lavoro, la rivalutazione monetaria e gli interessi, deve affermarsi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qualora, deducendosi unicamente l'inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi inerenti al rapporto di pubblico impiego, la rivalutazione venga chiesta secondo il criterio di calcolo automatico previsto dall'art. 150 disp. Att. Cod. proc. civ., od altro analogo, e gli interessi, contenuti nella misura legale, siano qualificabili come corrispettivi; deve, invece, affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, qualora, deducendosi un comportamento dilatorio o comunque colposo del datore di lavoro, esorbitante dal puro e semplice ritardo nel titolo di spesa, la suddetta svalutazione venga pretesa quale risarcimento superiore a quello consentito dallo indicato criterio, e gli interessi siano qualificabili come moratori. (V 4183/81, mass n 414852; (V 5464/77, mass n 389116; (V 358/75, mass n 373598).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)