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Sez. 5, Sentenza n. 4414 del 15/01/2009 Ud. (dep. 02/02/2009) Rv. 242620 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | False dichiarazioni nel corso della redazione di fotosegnalamenti - Integrazione del reato di cui all'art. 495 cod. pen. - Ragioni.
Stato
decisa il 2009-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242620-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Integra il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale (art. 495 cod. pen.) - e non quello di false dichiarazioni sulla propria identità (art. 496 cod. pen.) - la condotta di colui che, nel corso della redazione di fotosegnalamenti, dichiari generalità diverse da quelle riportate nel passaporto e, quindi, false, in quanto le schede fotosegnaletiche compilate dagli organi di polizia giudiziaria hanno natura di atto pubblico, essendo formate da un pubblico ufficiale nell'esercizio di un potere autoritativo conferitogli dalla legge, e sono destinate ad essere inserite nei cartellini segnaletici.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 495 CORTE COST., Cod. Pen. art. 496

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)