Sez. 3, Sentenza n. 2586 del 13/10/1998 Cc. (dep. 11/12/1998) Rv. 212064 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Finalità della misura - Rapporto di specifica e strutturale strumentalità tra l'oggetto del sequestro ed i futuri reati - Necessità - Esclusione - Fattispecie: sequestro di autobotte in tema di scarichi abusivi.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
Ai fini della legittimazione del sequestro preventivo non occorre un' intrinseca specifica e strutturale strumentalità della cosa rispetto al reato commesso ed a quelli futuri di cui si paventa la commissione, essendo al contrario necessario e sufficiente che l'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa - anche indirettamente collegata al reato - costituisca un pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato o ancora di agevolazione alla commissione di altri reati. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un'autobotte con la quale erano stati effettuati scarichi abusivi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)