Sez. 3, Sentenza n. 701 del 19/02/1997 Cc. (dep. 21/03/1997) Rv. 207370 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Cosa pertinente al reato - Nozione - Fattispecie di sequestro illegittimo di albergo ad indagato per tolleranza abituale di prostituzione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
In tema di sequestro preventivo, la nozione di cosa pertinente al reato è riferibile alla cosa che ha un nesso strumentale con il reato. Questo legame, però, è astrattamente possibile in un numero indefinito di casi, sicché, per stabilire se la disponibilità della cosa costituisce effettivo pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato, il giudice deve accertare che l'individuata relazione non sia meramente occasionale, ma abbia i caratteri della specificità, della stabilità ed indissolubilità strumentale: in tal modo si evita di incidere in modo estremamente gravoso sul diritto di proprietà e d'uso del bene. Ne deriva che l'assenza del requisito sopra indicato determina l'illegittimità del provvedimento cautelare, specialmente quando la cosa - nella specie albergo sequestrato ad indagato per il reato di tolleranza abituale della prostituzione - sia destinata ad altre attività consentite.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)