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Sez. 1, Sentenza n. 5423 del 07/05/1992 (Rv. 477142 - 01)

Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Anatocismo | Disciplina ex art. art. 1283 c. civ. - Applicabilità- Presupposti.
Stato
decisa il 1992-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477142-01

Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Anatocismo

Le disposizioni dettate in tema di anatocismo dall'art. 1283 cod. civ. operano con esclusivo riguardo alle obbligazioni di valuta, e non si applicano, pertanto, all'adempimento dell'obbligazione risarcitoria che ha ad oggetto un debito di valore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)