Sez. 1, Sentenza n. 5423 del 07/05/1992 (Rv. 477142 - 01)
Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Anatocismo | Disciplina ex art. art. 1283 c. civ. - Applicabilità - Presupposti.
Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Anatocismo
Le disposizioni dettate in tema di anatocismo dall'art. 1283 cod. civ. operano con esclusivo riguardo alle obbligazioni di valuta, e non si applicano, pertanto, all'adempimento dell'obbligazione risarcitoria che ha ad oggetto un debito di valore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)