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Sez. 3, Sentenza n. 19171 del 29/09/2005 (Rv. 583641 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE | Cause scindibili contro soggetti diversi - Capo autonomo di sentenza non impugnato con l'impugnazione principale - Impugnazione incidentale proposta a seguito di impugnazione incidentale della controparte - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583641-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE

In caso di cause scindibili proposte contro soggetti diversi, decise con due autonomi capi di una stessa sentenza, l'impugnazione proposta da una parte solo avverso il capo della sentenza ad essa totalmente sfavorevole non comporta la sua acquiescenza al diverso capo della sentenza con cui è stata parzialmente accolta la domanda da lui proposta nei confronti di altro convenuto, in quanto l'acquiescenza parziale prevista dall'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., è configurabile solo nell'ambito della medesima causa, ovvero di cause inscindibili o dipendenti, non potendosi configurare, al di fuori dell'ipotesi particolare disciplinata dal predetto art. 329 secondo comma, l'esistenza di un generale principio di consumazione del potere di impugnazione fondato sulla acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate; pertanto, è ammissibile l'impugnazione incidentale proposta dall'impugnante principale a seguito dell'impugnazione incidentale della controparte. (Nella specie, in una causa di responsabilità civile conseguente ad un incidente stradale, in cui il ricorrente in cassazione aveva impugnato solo il capo di sentenza che rigettava la sua domanda nei confronti della compagnia di assicurazione, la S.C. ha affermato l'ammissibilità del ricorso incidentale da lui proposto nei confronti del conducente e proprietario dell'altra vettura coinvolta nello scontro, dopo l'impugnazione da parte dei controricorrenti del capo autonomo di sentenza che li condannava al risarcimento del danno, in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dall'attore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)