Sez. 3, Sentenza n. 417 del 19/01/1987 (Rv. 450157 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - SPETTANZA AL PROPRIETARIO COLTIVATORE DIRETTO DEL FONDO CONFINANTE - REQUISITI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - SPETTANZA AL PROPRIETARIO COLTIVATORE DIRETTO DEL FONDO CONFINANTE - REQUISITI.*
Ai fini della prelazione e del riscatto agrari, attribuiti dallo art. 7 della legge n. 817 del 1971 al proprietario coltivatore diretto del fondo confinante, è necessario soltanto che egli coltivi detto fondo da almeno due anni e non anche che la qualità di proprietario dello stesso sia stata da lui acquistata da almeno un biennio (Conf 5336/84, mass n 437056; (Conf 1871/83, mass n 426719; (Conf 4797/79, mass n 401398).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)