Sez. 3, Sentenza n. 1871 del 12/03/1983 (Rv. 426719 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPRIETARI COLTIVATORI DIRETTI DI TERRENI CONFINANTI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - SPETTANZA - CONDIZIONI - BIENNIO PREVISTO DALL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 817 DEL 1971 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPRIETARI COLTIVATORI DIRETTI DI TERRENI CONFINANTI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - SPETTANZA - CONDIZIONI - BIENNIO PREVISTO DALL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 817 DEL 1971 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Ai fini della prelazione e del riscatto agrari attribuiti dall'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817 ai proprietari coltivatori diretti di terreni confinanti, il termine minimo di due anni è indicato da tale norma autonomamente (nel primo comma), in relazione al periodo di coltivazione del fondo posseduto, e non è quindi riferibile alla qualità di proprietario di tale fondo, richiesta al n. 2 del secondo comma, sicché il coltivatore diretto confinante è legittimato all'Esercizio della prelazione (o del riscatto) qualora coltivi il fondo da almeno un biennio e ne risulti proprietario da un qualsiasi momento anteriore all'Esercizio del diritto. (V 2347/81, mass n 413101).*
Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)