Sez. 2, Sentenza n. 6473 del 24/04/2012 (Rv. 622065 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Promessa di pagamento e ricognizione di debito - Legittimazione sostanziale del dichiarante a disporre del relativo patrimonio - Necessità - Conseguenze - Enti collettivi - Promessa unilaterale proveniente da soggetto non munito di poteri rappresentativi dell'ente - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in tema di assegno bancario tratto su conto corrente intestato ad una società.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO
La ricognizione di debito e la promessa di pagamento, pur non avendo natura giuridica di confessione, consistendo la prima in una dichiarazione di scienza e la seconda in una dichiarazione di volontA, devono comunque provenire da soggetto legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata; ne consegue che, con riferimento ad un ente collettivo, non può aversi una promessa unilaterale proveniente da persona non munita dei relativi poteri rappresentativi. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto valore di ricognizione di debito fatta da una società di capitali ad un assegno bancario emesso da soggetto cui risultava, già in data anteriore all'emissione, revocata la delega ad operare sul conto corrente intestato alla stessa società ).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2731
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)