Sez. 3, Sentenza n. 20477 del 29/09/2014 (Rv. 632435 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI | Collegamento tra i contratti di credito al consumo ed i contratti di acquisto - Sussistenza - Fondamento - Esclusiva del finanziatore - Rilevanza - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI
Ai sensi degli artt. 121 e 124 del d.lgs 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile "ratione temporis", tra i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi ricorre un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 121, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)