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Sez. 2, Sentenza n. 916 del 13/03/1976 (Rv. 379568 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - DOCUMENTI - PRODUZIONE - AUTORIZZAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - DOCUMENTI IRRITUALMENTE PRODOTTI IN PRIMO GRADO - IRRILEVANZA - MANCATA IMPUGNAZIONE DELL'OMESSO ESAME - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1976-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379568-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - DOCUMENTI - PRODUZIONE - AUTORIZZAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - DOCUMENTI IRRITUALMENTE PRODOTTI IN PRIMO GRADO - IRRILEVANZA - MANCATA IMPUGNAZIONE DELL'OMESSO ESAME - ININFLUENZA.*

Per la produzione di documenti nel procedimento d'appello non e richiesta apposita autorizzazione da parte del giudice, e cio vale anche per quei documenti che il giudice di primo grado abbia dichiarato in sentenza di non poter esaminare, perche non ritualmente e tempestivamente prodotti, ne rileva che, in ipotesi, su tale punto la sentenza non sia stata impugnata, trattandosi, al riguardo, di pronuncia destinata a determinare solo in primo grado effetti preclusivi in ordine alla valutazione di quelle prove. (V 879/73, mass n 363205).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 356, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)