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Sez. 3, Sentenza n. 879 del 30/03/1973 (Rv. 363205 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - AMMISSIBILITA - REIEZIONE PER TARDIVITA IN PRIMO GRADO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363205-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - AMMISSIBILITA - REIEZIONE PER TARDIVITA IN PRIMO GRADO - IRRILEVANZA.*

La istanza per la ammissione di nuovi mezzi di prova puo essere ammessa in grado di appello ancorche sia stata dichiarata inammissibile nel giudizio di primo grado per essere stata in questo tardivamente proposta. (V 1463/68, mass n 333118).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)