Sez. 2, Sentenza n. 10172 del 09/03/1987 Ud. (dep. 28/09/1987) Rv. 176739 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI - RESTITUZIONE DI PARTE DELLA REFURTIVA - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI - RESTITUZIONE DI PARTE DELLA REFURTIVA - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
Ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è giuridicamente irrilevante la circostanza che parte della refurtiva sia stata restituita al derubato, giacché l'attenuante in questione ha riferimento alla entità della diminuzione patrimoniale cagionata direttamente dall'Azione del colpevole nel momento della continuazione del reato, con esclusione di ogni altro elemento o circostanza successivi al reato medesimo. (Conf mass n 161006).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 64 com. 4, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)