Sez. 2, Sentenza n. 9204 del 16/02/1983 Ud. (dep. 08/11/1983) Rv. 161006 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI RICETTAZIONE DI MODULI DI ASSEGNI BANCARI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI RICETTAZIONE DI MODULI DI ASSEGNI BANCARI.*
La valutazione del danno ai fini della concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di lieve entità deve essere fatta con esclusivo riferimento alla diminuzione patrimoniale della parte offesa determinata direttamente dall'Azione del colpevole ed immediatamente alla consumazione del reato, con esclusione di ogni altro elemento, pregiudizio o circostanza, successivi al reato medesimo che possa indirettamente e successivamente incidere sull'entità del danno aumentandolo o diminuendolo. Ne consegue che nel reato di ricettazione di moduli di assegni bancari il pregiudizio economico immediato e diretto subito dalla parte lesa resta sempre ancorato al modico valore cartolare del titolo di credito sottratto o ricettato, a nulla rilevando il maggior danno che eventualmente possa poi verificarsi o che in effetti si verifichi successivamente alla consumazione del reato a seguito di ulteriore attività criminosa. (Conf mass n 152304; (contra mass n 155878).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)