Sez. 1, Sentenza n. 2321 del 30/07/1974 (Rv. 370709 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - VIZI FACILMENTE RICONOSCIBILI - ONERE DI DILIGENZA DEL COMPRATORE - ESTREMI - CRITERIO DI VALUTAZIONE - RICONOSCIBILITA DEI VIZI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - VIZI FACILMENTE RICONOSCIBILI - ONERE DI DILIGENZA DEL COMPRATORE - ESTREMI - CRITERIO DI VALUTAZIONE - RICONOSCIBILITA DEI VIZI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'Onere di diligenza, quale esso risulta, per il compratore, dallo art 1491 cod civ, e circoscritto a quella occorrente per rilevare i difetti di facile percezione, diligenza che va apprezzata avendosi riguardo alle particolari circostanze della vendita ed alla qualita dello acquirente. Tenuti presenti tali elementi, l'accertamento della riconoscibilita o meno dei vizi della cosa venduta e oggetto di un giudizio discrezionale e come tale si concreta in una valutazione di fatto, il cui controllo e limitato, in Sede di legittimita, ad un riscontro dell'adeguatezza e coerenza della motivazione. (Conf 2361'69, mass nn 341796 e 341797; V sulla seconda parte (V 754'71, mass n 350571).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1491
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)