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Sez. 3, Sentenza n. 18454 del 21/09/2015 (Rv. 636782 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Parte contumace - Diritto alla comunicazione del differimento dell'udienza di riassunzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636782-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

In caso di riassunzione di un processo dichiarato interrotto la parte rimasta contumace non ha diritto a ricevere alcuna comunicazione del rinvio d'ufficio dell'udienza fissata per la riassunzione sebbene disposto per la proclamata astensione dal lavoro del personale di cancelleria, senza che assuma rilievo, in senso contrario, che l'avvenuta formale declaratoria della contumacia sia stata compiuta nell'udienza ancora successiva, trattandosi di atto meramente accertativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)