Sez. 2, Sentenza n. 3211 del 23/10/1972 (Rv. 361006 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIFFERENZE DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO - FACOLTA DEL LAVORATORE DI FARSI COADIUVARE O SOSTITUIRE - CONFIGURABILITA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIFFERENZE DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO - FACOLTA DEL LAVORATORE DI FARSI COADIUVARE O SOSTITUIRE - CONFIGURABILITA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONDIZIONI.*
Ai fini della distinzione fra lavoro autonomo e lavoro subordinato, l'Esercizio da parte del prestatore d'opera della facolta di farsi coadiuvare o, finanche, sostituire da altre persone nell'espletamento dei compiti affidatigli e compatibile con l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel solo caso in cui risulti provata l'inserzione organica e funzionale nell'organizzazione aziendale dell'imprenditore effettivo sia del cennato prestatore d'opera che degli altri lavoratori assunti da costui, con la conseguente soggezione di tutti i suddetti lavoratori ai poteri di direzione, di controllo e disciplinari dell'imprenditore medesimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2127, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)