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Sez. L, Sentenza n. 1489 del 17/05/1974 (Rv. 369601 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - FACOLTA DI FARSI COADIUVARE O SOSTITUIRE - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369601-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - FACOLTA DI FARSI COADIUVARE O SOSTITUIRE - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

Ai fini della distinzione fra lavoro autonomo e lavoro subordinato, l'Esercizio da parte del prestatore d'opera della facolta di farsi coadiuvare o, finanche, sostituire da familiari nel lavoro, e compatibile con l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, quando sia stato ritenuto in fatto l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa col vincolo della collaborazione e subordinazione. (Conf 3211'72, mass n 361006).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)