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Sez. 1, Sentenza n. 1610 del 24/06/1966 (Rv. 323199 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RINUNZIA - AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - ACCETTAZIONE - LEGITTIMAZIONE - PRESUPPOSTO.*
Stato
decisa il 1966-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323199-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RINUNZIA - AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - ACCETTAZIONE - LEGITTIMAZIONE - PRESUPPOSTO.*

L'interesse alla prosecuzione del processo previsto dall'art. 306 cod. proc.civ. quale condizione legittimatrice della facolta di accettare la rinuncia agli Atti del giudizio effettuata dalle altre parti in causa deve concretarsi nella possibilita di conseguire una utilita considerata dalla legge meritevole di tutela, e non gia qualsiasi utilita di fatto. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)