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Sez. 3, Sentenza n. 1527 del 25/05/1971 (Rv. 351888 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RINUNZIA - AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA - NECESSITA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1971-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351888-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RINUNZIA - AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA - NECESSITA - PRESUPPOSTI.*

Ai fini della declaratoria di Estinzione del processo per rinuncia agli Atti del giudizio, l'accettazione della rinuncia e richiesta, come presupposto necessario, solamente quando la parte nei confronti della quale e fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo. Tale interesse deve rientrare nella previsione normativa di cui allo art 100 cod proc civ, che configura l'interesse ad agire, il quale, come e noto, deve concretarsi nella possibilita di un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, ossia nella possibilita di conseguire una utilita considerata dalla legge meritevole di tutela e non in qualsiasi eventuale utilita di fatto. (V 1610'66, mass n 323199).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)