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Sez. 1, Ordinanza n. 11209 del 26/05/2005 (Rv. 581523 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI | Ordinanza di "conferma" di precedente ordinanza sulla competenza non comunicata alla parte - Natura di sentenza - Conseguenze - Impugnazione con regolamento di competenza - Ammissibilità - Mancata comunicazione - Istanza proposta entro il termine "lungo" ex art. 327 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2005-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581523-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI

In materia di regolamento di competenza, qualora la parte impugni entro il termine di trenta giorni l'ordinanza confermativa di una precedente ordinanza che ha pronunciato sulla competenza - che quindi ha natura di sentenza - il relativo ricorso, da ritenersi diretto avverso il primo di detti provvedimenti, è ammissibile, se sia stato proposto entro il termine di decadenza annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., (che va computato dalla data del deposito della prima ordinanza, nel caso in cui la stessa non sia stata comunicata o notificata alla parte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)