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Sez. 1, Ordinanza n. 13127 del 08/09/2003 (Rv. 566663 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI | Termine annuale ex art. 327 cod. proc. civ. - Applicabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2003-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566663-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI

Al ricorso per regolamento di competenza è applicabile il termine annuale di decadenza di cui all'art. 327 cod. proc. civ., decorrente dalla data del deposito della sentenza, nel caso in cui la comunicazione ai sensi dell'art. 47 cod. proc. civ. non sia avvenuta ovvero non sia stato recapitato alla parte interessata il relativo biglietto di cancelleria; tuttavia il termine in questione è inapplicabile allorché lo stesso ricorrente affermi di aver ricevuto detta comunicazione in una certa data (utile ai fini del rispetto del termine di trenta giorni di cui al secondo comma dell'art. 47, cit.), nel qual caso incombe sul ricorrente l'onere di provare che la comunicazione sia avvenuta nella data indicata, senza di che (e senza che tale prova risulti dagli atti di causa) il ricorso va dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)