Sez. 3, Sentenza n. 2141 del 05/05/1978 (Rv. 391528 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - CONTENUTO - MOTIVI DI INCOMPETENZA NON PROSPETTATI - IRRILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI - PRONUNCE AFFERMATIVE DELLA COMPETENZA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - CONTENUTO - MOTIVI DI INCOMPETENZA NON PROSPETTATI - IRRILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI - PRONUNCE AFFERMATIVE DELLA COMPETENZA.*
I motivi posti a sostegno dell'eccezione di incompetenza per territorio, vincolano l'attivita del giudice, nel senso che non possono essere rilevati motivi di incompetenza non prospettati, e la parte, a sua volta, non puo, nell'ulteriore corso del giudizio, aggiungerne altri. Tale limite, peraltro, opera soltanto per le pronunce declinatorie e non anche per quelle affermative della Competenza, poiche il giudice stesso puo e deve rilevare d'ufficio le ragioni che gli attribuiscono la Competenza a decidere sulla causa e fra tali ragioni rientra anche la mancata contestazione di uno qualsiasi dei possibili criteri concorrenti attributivi della Competenza. Infatti, ove si verifichi questa ultima ipotesi, il giudice non puo indagare ex officio se del criterio non contestato, ricorrono, o meno, i presupposti di fatto, ma deve senz'altro respingere l'eccezione di incompetenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)