Sez. 3, Sentenza n. 2874 del 19/05/1979 (Rv. 399196 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE - PER TERRITORIO - MOTIVI DEDOTTI A FONDAMENTO DELL'ECCEZIONE RELATIVA - RILEVABILITA D'UFFICIO DI ALTRI MOTIVI - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DI ALTRI MOTIVI AD OPERA DELLA PARTE - INAMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE - PER TERRITORIO - MOTIVI DEDOTTI A FONDAMENTO DELL'ECCEZIONE RELATIVA - RILEVABILITA D'UFFICIO DI ALTRI MOTIVI - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DI ALTRI MOTIVI AD OPERA DELLA PARTE - INAMMISSIBILITA.*
I motivi posti nella prima difesa a sostegno dell'eccezione di incompetenza territoriale, per il carattere dispositivo della eccezione stessa e per la preclusione stabilita dall'art 38 cod proc civ, vincolano l'attivita del giudice e quella della parte che li ha dedotti: nel senso che il giudice non puo rilevare motivi di incompetenza non dedotti, e la parte non puo aggiungerne altri rispetto a quelli prospettati in limine litis, ne apportare a questi qualsiasi mutamento. (Conf 2141/78, mass n 391528; (Conf 397/76, mass n 379050).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)