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Sez. 6, Ordinanza n. 3349 del 29/11/1971 Cc. (dep. 04/02/1972) Rv. 120025 - 01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - REGIUDICATA SULLE QUESTIONI DECISE - PRINCIPIO DELLA PRECLUSIONE PROCESSUALE - APPLICABILITA ANCHE AL PROCEDIMENTO PER L'INCIDENTE DI ESECUZIONE.*
Stato
decisa il 1971-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120025-01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - REGIUDICATA SULLE QUESTIONI DECISE - PRINCIPIO DELLA PRECLUSIONE PROCESSUALE - APPLICABILITA ANCHE AL PROCEDIMENTO PER L'INCIDENTE DI ESECUZIONE.*

Il principio della preclusione processuale ex art 90 cod proc pen (divieto del bis in idem), in quanto espressione della virtu preclusiva della res iudicata, trova applicazione, oltre che nel normale procedimento cognitivo, anche nel procedimento incidentale. Pertanto, qualora un incidente di esecuzione, proposto per conseguire l'applicazione di un beneficio di legge, sia stato rigettato con pronunzia passata in giudicato, non puo lo stesso incidente essere riproposto. (V 111316, anno 1969, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)