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Sez. 2, Sentenza n. 1468 del 08/03/1982 (Rv. 419278 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - PROVVEDIMENTI POSSESSORI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ - GIUDIZIO POSSESSORIO PROMOSSO CON L'AZIONE DI REINTEGRAZIONE - DEDUZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DEL PROPRIO DIRITTO A RIMANERE NEL FONDO SUL PRESUPPOSTO DELL'ESISTENZA DI UN CONTRATTO AGRARIO - COMPETENZA DEL PRETORE - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419278-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - PROVVEDIMENTI POSSESSORI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ - GIUDIZIO POSSESSORIO PROMOSSO CON L'AZIONE DI REINTEGRAZIONE - DEDUZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DEL PROPRIO DIRITTO A RIMANERE NEL FONDO SUL PRESUPPOSTO DELL'ESISTENZA DI UN CONTRATTO AGRARIO - COMPETENZA DEL PRETORE - PERSISTENZA.*

L'art. 26 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, attribuendo espressamente alle Sezioni specializzate agrarie i provvedimenti cautelari di cui al capo terzo, titolo primo, del quarto libro del codice di procedura civile, esclude con ciò stesso dalla Competenza delle medesime Sezioni i procedimenti possessori, devoluti dall'art. 8 cod. proc. civ. alla Competenza esclusiva del pretore non soltanto per la fase interdittale, ma anche per quella successiva di merito. Conseguentemente, stante tale esclusione, la Competenza per materia del pretore non può essere declinata se nel giudizio possessorio promosso con l'Azione di reintegrazione il convenuto eccepisca il proprio diritto a rimanere nel fondo sulla base di un contratto agrario o della proroga di esso. (Conf 5729/80, mass n 409564; (Conf 4620/80, mass n 408438; (Conf 4590/80, mass n 408426).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)