Sez. 3, Sentenza n. 3938 del 23/06/1980 (Rv. 407834 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - AMPLIAMENTO DEL PETITUM OLTRE I LIMITI DELLA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE ADITO - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA - NECESSITA - CLAUSOLA DI CONTENIMENTO DEL VALORE DELLA DOMANDA NELL'AMBITO DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - ININFLUENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - AMPLIAMENTO DEL PETITUM OLTRE I LIMITI DELLA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE ADITO - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA - NECESSITA - CLAUSOLA DI CONTENIMENTO DEL VALORE DELLA DOMANDA NELL'AMBITO DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - ININFLUENZA.*
Qualora l'attore modifichi la domanda ampliando il petitum, senza variare il fatto giuridico posto a fondamento della pretesa, oltre i limiti della Competenza per valore del giudice adito, questi, trattandosi di emendatio e non di mutatio libelli, deve dichiarare la propria incompetenza e rimettere la causa al giudice superiore, senza che possa rilevare l'eventuale clausola di contenimento del valore della domanda nell'ambito della Competenza del giudice adito che non implica una rinunzia a qualsiasi successiva pretesa sorgente dallo stesso titolo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)