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Sez. 3, Sentenza n. 3938 del 23/06/1980 (Rv. 407834 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - AMPLIAMENTO DEL PETITUM OLTRE I LIMITI DELLA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE ADITO - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA - NECESSITA - CLAUSOLA DI CONTENIMENTO DEL VALORE DELLA DOMANDA NELL'AMBITO DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1980-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407834-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - AMPLIAMENTO DEL PETITUM OLTRE I LIMITI DELLA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE ADITO - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA - NECESSITA - CLAUSOLA DI CONTENIMENTO DEL VALORE DELLA DOMANDA NELL'AMBITO DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - ININFLUENZA.*

Qualora l'attore modifichi la domanda ampliando il petitum, senza variare il fatto giuridico posto a fondamento della pretesa, oltre i limiti della Competenza per valore del giudice adito, questi, trattandosi di emendatio e non di mutatio libelli, deve dichiarare la propria incompetenza e rimettere la causa al giudice superiore, senza che possa rilevare l'eventuale clausola di contenimento del valore della domanda nell'ambito della Competenza del giudice adito che non implica una rinunzia a qualsiasi successiva pretesa sorgente dallo stesso titolo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)