Sez. 2, Sentenza n. 144 del 09/01/1984 (Rv. 432399 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - DETERMINAZIONE - MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA - RICHIESTA DA PARTE DELL'ATTORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 183 E 184 COD. PROC. CIV., DI UNA SOMMA ECCEDENTE LA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA E RIMESSIONE DELLE PARTI DAVANTI AL GIUDICE SUPERIORE - NECESSITÀ.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - DETERMINAZIONE - MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA - RICHIESTA DA PARTE DELL'ATTORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 183 E 184 COD. PROC. CIV., DI UNA SOMMA ECCEDENTE LA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA E RIMESSIONE DELLE PARTI DAVANTI AL GIUDICE SUPERIORE - NECESSITÀ.*
Nelle cause relative a somme di danaro, qualora l'attore, mediante "emendatio libelli" ai sensi degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., amplii l'originario "petitum" con la richiesta di una somma eccedente i limiti della Competenza del giudice adito, questi deve dichiarare la propria incompetenza e rimettere le parti davanti al giudice superiore, restando a tal fine irrilevante l'eventuale precedente clausola di contenimento della domanda entro i suddetti limiti. (V 3938/80, mass n 407834).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)