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Sez. 6, Sentenza n. 40611 del 27/09/2024 Cc. (dep. 05/11/2024) Rv. 287046-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Inammissibilità dell'impugnazione conseguente a rinuncia - Formazione del giudicato cautelare - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287046-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

La dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione per intervenuta rinuncia non determina, al pari della mancata impugnazione, la preclusione del giudicato cautelare. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione del tribunale che, in sede di appello cautelare, aveva ritenuto preclusa la valutazione delle esigenze cautelari in quanto l'indagato, nel precedente giudizio di legittimità concernente l'ordinanza di riesame, aveva rinunciato al relativo motivo).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)