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Sez. 3, Sentenza n. 535 del 01/12/2010 Cc. (dep. 11/01/2011) Rv. 249128 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Inammissibilità del gravame conseguente a rinuncia - Formazione del giudicato cautelare - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249128-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

L'inammissibilità della rinuncia all'impugnazione non determina, al pari della mancata impugnazione, le preclusioni da cosiddetto giudicato cautelare. (Nella specie, l'indagato, dopo aver proposto appello contro l'ordinanza di aggravamento della misura precedentemente applicatagli, vi aveva rinunciato determinandone l'inammissibilità e, successivamente, aveva proposto istanza di revoca fondata sui medesimi motivi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)