Sez. L, Sentenza n. 5690 del 11/06/1994 (Rv. 487026 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità- Di mensa | Valore del servizio mensa e prestazione pecuniaria sostitutiva - Inclusione nella retribuzione - Inammissibilità ex art. 6, terzo comma, D.L. n. 333 del 1992 - Clausole contrattuali collettive contrarie - Validità - Carattere di interpretazione autentica dell'art. 6 cit. - Configurabilità - Conseguente retroattività di esso - Legittimità costituzionale - Sussistenza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità- Di mensa
In mancanza di diversa previsione contenuta in accordi o contratti collettivi, anche aziendali che stabiliscano se ed in quale misura la mensa costituisce retribuzione in natura, il valore del servizio mensa, comunque gestito ed erogato, e l'importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito dall'azienda, non fanno parte, a norma dell'art. 6, terzo comma, del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359, della retribuzione "a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro". Il quarto comma del citato art. 6, che ha affermato la validità di una diversa manifestazione della volontà collettiva - che preveda cioè limiti e valori convenzionali del servizio di mensa e dell'importo della prestazione sostitutiva a qualsiasi effetto - costituisce norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva e pertanto si riferisce anche agli accordi e contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del citato D.L. n. 333 del 1992. Tale normativa deve considerarsi costituzionalmente legittima ben potendo il legislatore determinare il concetto di retribuzione escludendone quanto conferito al lavoratore sotto forma di servizio, soprattutto quando è fatta salva una esplicita diversa volontà contrattuale delle parti e quando la soluzione legislativa adottata è conforme ai coincidenti interessi delle parti sociali.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)