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Sez. L, Sentenza n. 7187 del 06/08/1996 (Rv. 498985 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA | Valore dei pasti fruibili in mensa aziendale o presso esercizi convenzionati - Carattere retributivo - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498985-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA

Il valore dei pasti, di cui il lavoratore può fruire in una mensa aziendale o presso esercizi convenzionati con il datore di lavoro, non costituisce elemento integrativo della retribuzione, allorché il servizio mensa costituisca un'agevolazione di carattere assistenziale, anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, non essendo prevista l'erogazione di un'indennità sostitutiva in favore di tutti i lavoratori che non vogliano (o non abbiano la possibilità di) usufruire della mensa, atteso che in tale ipotesi viene meno la natura retributiva del relativo servizio per la mancanza di corrispettività della relativa prestazione rispetto a quella lavorativa e di collegamento causale tra l'utilizzazione della mensa ed il lavoro prestato, sostituendosi ad esso un nesso meramente occasionale con il rapporto, condizionato dal comportamento facoltativo del singolo dipendente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 6 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)