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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8118 del 29/03/2017 (Rv. 643635 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Decreto ingiuntivo - Emissione nonostante l’anteriore rinuncia del creditore - Sottoposizione ad imposta proporzionale di registro - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643635-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

In tema di imposta di registro su atti giudiziari, il decreto ingiuntivo emesso nonostante l’anteriore rinuncia al relativo ricorso non è assoggettabile all’imposta proporzionale ex art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986, essendo l'intervento del giudice frutto di un equivoco.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)